Policy Whistleblowing

 

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità – atto organizzativo

Whistleblowing e UNI/PdR 125:2022

 

L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing. In particolare, il comma 5 dispone che le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. Inoltre, anche secondo la UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, devono essere presenti, all’interno dell’Organizzazione, referenti e prassi aziendali a tutela dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento ed episodi di molestie, violenze o mobbing. 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

E’ possibile compilare il modulo di segnalazione allegato e trasmetterlo in doppia busta chiusa all’ufficio protocollo, che la trasmette chiusa al/alla responsabile della prevenzione alla corruzione. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all’esterno scritta la dicitura “riservata/personale”. I/Le Responsabili di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni avranno cura di leggere e custodire la busta in un ambiente riservato e protetto. In qualità di Responsabili di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni, leggeranno ogni segnalazione e garantiranno la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente (vedi infra; sub. par. 8) a riscontro di quanto oggetto di segnalazione. 

Allegati

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